Istituto

ORGANIGRAMMA

Presidente:
Prof.a Graziella Bettini

Vice Presidente
Giovanni Scotti

Tesoriere
Dott. Paolo Roberto Omizzolo

Direttore scientifico
Prof. Camillo Brezzi

STATUTO

Titolo I
COSTITUZIONE - SEDE - FINALITA’- SOCI

Articolo 1
E’ costituito in Arezzo l’ISTITUTO STORICO AUTONOMO DELLA RESISTENZA DEI MILITARI ITALIANI ALL’ESTERO.

Articolo 2
L’Istituto ha sede in Arezzo (AR), Viale Cittadini n. 33, presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, Sezione di Arezzo; nei capoluoghi di Regione potranno essere istituite Sezioni Regionali.

Articolo 3
L’Istituto Storico Autonomo della Resistenza dei Militari Italiani all’Estero persegue lo scopo di:

a) curare la ricerca sistematica e il riordino di tutti i documenti, le pubblicazioni e i cimeli che interessano le unità militari, le formazioni militari e gli elementi singoli che hanno comunque partecipato alla Resistenza Italiana all’Estero;
b) raccogliere testimonianze dei partecipanti alla lotta, italiani e stranieri;
c) pubblicare Quaderni, Monografie, Saggi di critica storica basati su fonti debitamente vagliate, nonché documenti di particolare rilievo;
d) vivificare i valori ideali che hanno animato e sostenuto la Resistenza Italiana all’estero e il contributo offerto alla causa délla Libertà;
e) stabilire contatti con organismi similari all’estero e con Archivi di Stato dei paesi che interessano;
f) promuovere manifestazioni culturali, premi storici, aperture di circoli ecc…

Articolo 4
Possono divenire soci ordinari dell’Associazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed altri enti anche non riconosciuti, interessati ai vari aspetti della Resistenza dei Militari Italiani all’Estero e chiunque condivida gli scopi enunciati dal presente statuto.

Articolo 5
I soci sono ammessi su loro richiesta L’ammissione di un f socio è decisa a maggioranza semplice nel Comitato Direttivo.
La domanda di ammissione dovrà contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e professione dell’aspirante socio.
La domanda stessa sarà esaminata dal Comitato Direttivo, che delibererà nella prima riunione successiva alla data di presentazione della medesima e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

La qualità di socio dell’Associazione si perde, oltre che nei casi previsti dalla Legge anche nei seguenti casi e per le seguenti circostanze:
a) morte o dimissioni volontarie del socio rassegnate almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale;
b) impossibilità per il socio di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
c) mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’atto costitutivo oppure nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi collegiali dell’Associazione;
d) mancato adempimento, in assenza di giustificati motivi, degli obblighi, anche di natura economica, assunti a qualunque titolo verso l’Associazione, fermo restando il diritto dell’Associazione di agire per il realizzo del credito vantato.
Spetta al Consiglio Direttivo, ricorrendone le cause previste dalla legge e dal presente statuto, dichiarare, motivandola, la esclusione del socio effettivo.
Tale decisione dovrà essere comunicata al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata.
Avverso tale decisione è ammesso reclamo, nei dieci giorni successivi al ricevimento della raccomandata stessa, al Collegio dei Revisori dei Conti, che funzionerà come Collegio Arbitrale, il quale deciderà con giudizio inappellabile.